ATTIVAZIONE E COMUNICAZIONE PEC
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.A. 3098 del 22.11.2018, pubblicato sulla GURS n.51 del 30.11.2018, recante le modifiche sui "requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive" , si comunica a tutti i titolari e/o ai gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e notifiche tra la pubblica amministrazione e la struttura ricettiva stessa (art. 6 ).
Per le strutture ricettive già esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, l’indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare (art.7).
Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l’indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della presentazione della SCIA unica al SUAP per l'avvio dell'attività (art.8).
Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione dell’indirizzo PEC, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare (art.9).
Si ricorda che l'inosservanza delle suddette disposizioni , "in quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai fini della classificazione ed agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, con almeno sette camere nella casa madre ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Gli alberghi sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.
Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
Ostelli: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani
Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiosi o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a ventiquattro (24) posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza obbligo della dimora del titolare.
Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l´affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
L´attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione basata su un´offerta gastronomica tipica della zona tramite l´utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali in cui l’edificio è ubicato, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale e viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.
Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell´operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l´attività di gestione di strutture turistico-ricettive.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto dell’Assessorato Regionale per il Turismo le Comunicazioni ed i Trasporti . 06 giugno 2002 (G.U.R.S. n. 41 del 30 Agosto 2002)
I villaggi albergo sono alberghi che, in un´unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati sono in possesso di: - un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l´attività di animazione; - viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
Le aziende turistiche residenziali: sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria ( art.11 L.R. n.38/1996)
Le residenze turistico-alberghiere: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Le aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi , contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
E´ denominata bed & breakfast l’attività di carattere anche saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, utilizzando al massimo cinque camere per complessivi venti posti letto.
Sono classificati in tre categorie, contrassegnati con una, due e tre stelle
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO DELL’ASSESSORE REGIONALE DEL TURISMO DEL 15.02.2017, PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. DEL 10.03.2017
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento mette a disposizione questa guida, fornita dall'Ufficio Turismo, per operatori e nuove utenze per l'avvio e la gestione di strutture ricettive, seguendo passo dopo passo tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi da compiere.
Sicuramente questo vademecum avrà bisogno nel tempo di aggiornamenti e su questo l'ufficio si impegna fin d’ora ad integrare in itinere con ulteriori informazioni e dati.
Scarica la guida
Campeggi: sono esercizi ricettivi all´aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla L.R. n.14 /1982
Villaggi turistici:ono esercizi ricettivi all´aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate per la sosta e il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono classificati in tre categorie , contrassegnati con quattro, tre e due stelle.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.A. 3098 DEL 22.11.2018 MODIFICA REQUISITI CLASSIFICA IN STELLE ALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE